Purtroppo succede abbastanza frequentemente che un volo venga inaspettatamente cancellato o che arrivi a destinazione con un ritardo importante. Cosa comporta questo?
Ogni passeggero ha diritto a richiedere il rimborso del prezzo del proprio biglietto o la possibilità di essere imbarcati il prima possibile su un volo alternativo con le stesse condizioni di viaggio. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunitario n. 261 del 2004, nominato “Diritto a compensazione pecuniaria”, in caso di cancellazione (o ritardo) del proprio volo ogni passeggero ha diritto a ricevere una compensazione che varia da 250 a 600 euro, in base alla lunghezza della tratta.
Forse però non sei a conoscenza che nel momento in cui prenoti un volo online con RYANAIR accetti i loro termini e condizioni, tra i quali la giurisdizione irlandese, in caso di controversia.
IL CASO (RISOLTO): Tizio si reca all’interno della comunità europea per un viaggio di piacere. Il giorno prima del rientro in Italia gli viene comunicato che il volo è stato cancellato, senza fornire alcuna spiegazione. Tanto è il disagio arrecatogli. Egli deve infatti trovare una nuova sistemazione in albergo, organizzare il relativo trasporto e i pasti. Al rientro in Italia formula espresso reclamo, chiedendo la compensazione pecuniaria alla compagnia aerea. Tuttavia questa nega l’indennizzo, giustificandosi che è stato un evento imprevedibile al di sopra del suo controllo. Pertanto si rivolge al Giudice, difendendosi personalmente senza l’ausilio di un avvocato. Costituitasi in giudizio RYANAIR eccepisce il difetto di giurisdizione in favore dei Tribunali Irlandesi, in quanto nel contratto aereo concluso tra le parti, ed al momento dell’acquisto (accettazione termini e condizioni) ci sarebbe una clausola che attribuirebbe ai tribunali irlandesi la competenza esclusiva su qualunque controversia. Pertanto tale clausola è ormai vincolante tra le parti. Il Giudice di primo grado aderisce a tale tesi, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, perché competente il Giudice Irlandese per come pattuito dalle parti tramite un click. Tizio si rivolge pertanto all’Avv. Delmorgine chiedendo un suo parere. Egli presenta un doveroso appello, basandosi sul dettato normativo di cui all’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999 e sul principio di diritto richiamato dalla Suprema Corte di Cassazione in numerose sentenze (in ultima SS.UU. 3561/2020). Ne consegue che la sentenza viene riformata dichiarando la giurisdizione del giudice italiano, ovvero il foro del consumatore, correttamente adito in prime cure, con condanna altresì alle spese legali.
Il Giudice ha poi accertato il ritardo avuto da Ryanair nel comunicare la cancellazione del volo, condannando Ryanair alla compensazione pecuniaria in favore di Tizio.
Si evidenzia al riguardo che i termini di prescrizione della richiesta della compensazione pecuniaria sono di due anni, per la cancellazione del volo o di ritardo prolungato o di overbooking . Lo stabilisce l'articolo 35 della Convenzione di Montreal – Limiti temporali dell'azione.
Se hai bisogno contattami al fine di vagliare, caso per caso, se vi è stata o meno violazione della normativa europea e dei tuoi diritti in qualità di passeggero.